Il testo di legge è stato più volte aggiornato ed integrato, per rispondere alle nuove esigenze della società dell'informazione e per il recepimento delle norme comunitarie.
Tra gli aggiornamenti più recenti:
Il DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185), Art. 20bis, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 181 (in G.U. 29/11/2021, n.284), Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. (21G00191)
Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177 (in G.U. 27/11/2021, n.283), Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192)
Tra i più importanti riferimenti internazionali segnaliamo:
Convenzione di Berna:
1866 e modificazioni (fino a 1971 Atto di Parigi)
Convenzione universale per il diritto d’autore:
1952, promossa dall’Unesco, modificata a Parigi nel 1971
Convenzioni istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale (OMPI): 1967
CAPO I - ART.1
Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione
Programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.
Il termine programma comprendeancheilmateriale preparatorio per la progettazione del protramma stesso
Eccezioni
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.
Le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.
La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto
Le opere del disegno industriale che presentino
di per sé carattere creativo e valore artistico.
Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma,
come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali
le enciclopedie,
i dizionari,
le antologie,
le riviste e i giornali,
sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.
Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali
le traduzioni in altra lingua,
le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi,
le variazioni non costituenti opera originale.
La legge individua l'atto creativo come elemento a cui ancorare l'acquisizione del diritto d'autore
Art. 6.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.
Nell'art. 8 la legge disciplina il riconoscimento dell'autore
Art. 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova contraria, chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.
Art. 7.
É considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa
NOTA BENE
Art. 38: Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa
Art. 40: Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.
Art. 10.
Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.
NOTA BENE
Nelle opere indicate nell'art. 10, nonché in quelle drammatico-musicali, coreografiche e pantomimiche, la durata dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore per ultimo.
Nelle opere collettive la durata dei diritti di utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un tutto e' di cinquanta anni dalla prima pubblicazione, qualunque sia la forma nella quale la pubblicazione e' stata effettuata, salve le disposizioni dell'art. 30 per le riviste, i giornali e le altre opere periodiche.
Art. 39
Se un articolo è inviato alla rivista o giornale, per essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale o della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando non abbia ricevuto notizia dell'accettazione nel termine di un mese dall'invio o quando la riproduzione non avvenga nel termine di sei mesi dalla notizia dell'accettazione.
Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però il termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto separato, se in volume o per estratto separato, se si tratta di giornale, ed anche in altro periodico, se si tratta di rivista.
Art. 41
Il direttore del giornale ha diritto, salvo patto contrario, di introdurre nell'articolo da riprodurre quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli articoli da riprodursi senza indicazione del nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.
E’ necessario saper distinguere i diversi diritti di utilizzazione economica.
Per il principio di indipendenza, disciplinato all'art. 19, i diritti devono essere definiti separatamente.
La cessione di una facoltà di fare uso non comporta la cessione di nessun altra facoltà di sfruttamento.
Il diritto di pubblicazione include:
Art. 13
Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie,
diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in tutto o in parte dell'opera,
in qualunque modo o forma, come
Il diritto di riproduzione include
Art. 16
Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione ((...)), nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;
comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
Il diritto di comunicazione include temi relativi alla messa a disposizione di documenti tramite internet. Fra questi
Temi discussi:
Linking:
E’ ammissibile il link diretto a un documento, o si deve optare per il link alla home del sito web che lo contiene? Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE rileva che occorre verificare quando vi sia
«messa a disposizione di un pubblico nuovo»
Framing / embedding:
Riguarda, per es. i contenuti Youtube, ma anche Twitter e Facebook. Nella comunicazione accademica si può fare l'esempio della banca dati Jove. Per assicurare la tutela del diritto d'autore deve sempre risultare evidente a chi appartengano i contenuti comunicati con le due tecniche.
Peer to peer
Ha scatenato battaglie legali e problemi molto dibattuti
Art. 17
Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresì, il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunità europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.
L'esaurimento del diritto di distrizione
Il diritto di distribuzione si esaurisce con il primo atto di vendita o di trasferimento ad altro titolo della proprietà all’interno di uno qualsiasi dei paesi membri della Comunità effettuato direttamente dal titolare del diritto, cioè l’autore o il suo avente causa, o da altri con la sua autorizzazione. Esaurimento del diritto significa che i successivi atti di trasferimento o locazione di quelle specifiche copie dell’opera non saranno più soggetti ad autorizzazione da parte del titolare del diritto.
Art. 18
Il diritto esclusivo di tradurre ha per oggetto la traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di elaborare comprende tutte le forme di modificazione, di elaborazione e di trasformazione dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto esclusivo di pubblicare le sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre nell'opera qualsiasi modificazione.
Art. 18 bis
1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare in prestito ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d'autore, fatta da istituzioni aperte al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da quelli di cui al comma 1.
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di copie o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di noleggio ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall'articolo 16, primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni secondo le procedure previste da apposito regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano in relazione a progetti o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.
Artt. 25-32 quater
Art. 25 – come modificato dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52
Definisce per quanto tempo durano i diritti d'autore.
Art. 26 – Durata dei diritti sulle opere in comunione, drammatico-musicali e pantomimiche, e sulle opere in collaborazione
A chi rivolgersi dopo la morte dell'autore
Dopo la morte dell'autore il diritto previsto nell'art. 20 può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e dai figli e, in loro mancanza, dai genitori e dagli altri ascendenti e dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed i discendenti, dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti
I diritti morali sono inalienabili
L'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.
Opere anonime o pseudonime
L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il diritto di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore
Ritiro dal commercio
L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali, ha diritto di ritirare l'opera dal commercio, salvo l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistati i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.
Questo diritto è personale e non è trasmissibile.
Capo V, Artt. 87-98: Diritti relativi alle fotografie
Art. 96
Il ritratto di una persona non può essere esposto, riprodotto o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.
Art. 97
Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritratta.
NOTA BENE:
Il principio della notorietà vale solo a fini di pubblica informazione. Inoltre per utilizzare un ritratto è necessario fare riferimento anche alle norme sulla privacy (GDPR). Mai utilizzare ritratti senza disporre di una liberatoria.
Tutela della proprietà intellettuale in Europa.
L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha creato un database di semplice consultazione sugli aspetti principali della tutela del Diritto di autore in ciascun paese europeo. Il database è specificamente indirizzato a docenti e studenti; è organizzato con una formula estremamente semplice: 15 domande/risposte in merito al tipo di uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore che è consentito nel contesto dell’istruzione.
Per selezionare il paese di interesse si utilizza una mappa interattiva
Link diretto: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/faqs-on-copyright
La proprietà intellettuale nei paesi di Common Law. Approfondimensti sul copyright
Copyright negli Stati Uniti
Di semplice utilizzo le pagine internet dell’U.S. Copyright office, disponibili all’indirizzo https://copyright.gov/what-is-copyright/, propongono una introduzione ai concetti chiave del copyright.
Il sito propone anche video della durata di circa 5 minuti ciascuno dedicati a singoli aspetti del copyright: https://copyright.gov/learning-engine/
Copyright nel Regno Unito
Informazioni di base e approfondimenti sono disponibili sul sito del Governo all’indirizzo: https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/copyright