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OPEN ACCESS

Riferimenti normativi

La legge di riferimento è la Legge n. 633/1941

Parlamento italiano

Il testo di legge è stato più volte aggiornato ed integrato, per rispondere alle nuove esigenze della società dell'informazione e per il recepimento delle norme comunitarie.

Tra gli aggiornamenti più recenti:

Il DECRETO-LEGGE 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 09/08/2022, n.185),  Art. 20bis, convertito dalla Legge 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21/09/2022, n.221)

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 181 (in G.U. 29/11/2021, n.284), Attuazione della direttiva (UE) 2019/789 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici e che modifica la direttiva 93/83/CEE del Consiglio. (21G00191)

Il DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 177 (in G.U. 27/11/2021, n.283), Attuazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE. (21G00192)

Riferimento internazionali

 

Foto di Gert Altmann da Pixaby

 

Tra i più importanti riferimenti internazionali segnaliamo:

Convenzione di Berna:
1866 e modificazioni (fino a 1971 Atto di Parigi)
 

Convenzione universale per il diritto d’autore:
1952, promossa dall’Unesco, modificata a Parigi nel 1971
 

Convenzioni istitutiva dell’Organizzazione Mondiale della proprietà Intellettuale (OMPI): 1967

Oggetto e soggetti del diritto

CAPO I - ART.1

Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione

Capo I -Art.1

 

NOTA BENE: si intendono realizzazione concrete, non idee.

 

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L'elemento discriminante che fa scattare la protezione è l'originalità

Opere letteriare e arte drammatica

 

Programmi per elaboratore

 

Programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore.

Il termine programma comprendeancheilmateriale preparatorio per la progettazione del protramma stesso

Eccezioni

Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce.

 

Banche dati

 

Le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo.

La tutela delle banche dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati i diritti esistenti su tale contenuto

 

Disegni industriali

 

Le opere del disegno industriale che presentino Lampada
di per sé carattere creativo e valore artistico.

Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di parti di opere, che hanno carattere di creazione autonoma,
come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine  letterario, scientifico, didattico, religioso, politico od artistico, quali
le enciclopedie,
i dizionari,
le antologie,
le riviste e i giornali,
sono protette come opere originali indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte.

Gomorra come libro, film, serie televisiva

 

Senza pregiudizio dei diritti esistenti sull'opera originaria, sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell'opera stessa, quali
le traduzioni in altra lingua,
le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica,
le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell'opera originaria,
gli adattamenti, le riduzioni, i compendi,
le variazioni non costituenti opera originale.

 

 

Le disposizioni di questa legge non si applicano ai testi degli atti ufficiali dello Stato e delle Amministrazioni pubbliche, sia italiane che straniere

L'identificazione dei soggetti del diritto

 

La legge individua l'atto creativo come elemento a cui ancorare l'acquisizione del diritto d'autore

Art. 6.
Il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale.

Nell'art. 8 la legge disciplina il riconoscimento dell'autore

Art. 8
È reputato autore dell'opera, salvo prova  contraria,  chi è in essa indicato come tale, nelle forme d'uso, ovvero è annunciato come tale, nella recitazione,  esecuzione, rappresentazione o radiodiffusione dell'opera stessa.

L'identificazione dei soggetti del diritto nelle opere collettive

 

Art. 7.
É considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa

NOTA BENE
Art. 38: Nell’opera collettiva, salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all’editore dell’opera stessa

Art. 40: Il collaboratore di opera collettiva che non sia rivista o giornale ha diritto, salvo patto contrario, che il suo nome figuri nella riproduzione della sua opera nelle forme d'uso. Nei giornali questo diritto non compete, salvo patto contrario, al personale della redazione.

 

Opere realizzate in comunione

 

Art. 10.
Se l'opera è stata creata  con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Le parti indivise si presumono di valore eguale, salvo la prova per iscritto di diverso accordo.
Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione.

NOTA BENE
Nelle   opere   indicate   nell'art.   10,   nonché   in    quelle drammatico-musicali, coreografiche  e  pantomimiche,  la  durata  dei diritti utilizzazione economica spettanti a ciascuno dei coautori o dei collaboratori si determina sulla vita del coautore che muore  per ultimo.
Nelle opere collettive  la  durata  dei  diritti  di  utilizzazione economica spettante ad ogni collaboratore si determina sulla vita  di ciascuno.
La durata dei diritti di utilizzazione economica dell'opera come un  tutto  e'  di  cinquanta  anni  dalla  prima  pubblicazione, qualunque  sia  la  forma  nella  quale  la  pubblicazione  e'  stata effettuata, salve le disposizioni dell'art.  30  per  le  riviste,  i giornali e le altre opere periodiche.

 

 

Articoli inviati a riviste e giornali: tempi massimi per la pubblicazione e introduzione di modifiche

 

Art. 39

Se un articolo è inviato alla  rivista  o  giornale,  per  essere riprodotto, da persona estranea alla redazione del giornale  o  della rivista e senza precedenti accordi contrattuali, l'autore riprende il diritto di disporne liberamente quando  non  abbia  ricevuto  notizia dell'accettazione nel termine di  un  mese  dall'invio  o  quando  la riproduzione non avvenga  nel  termine  di  sei  mesi  dalla  notizia dell'accettazione.

Trattandosi di articolo fornito da un redattore, il direttore della rivista o giornale ne può differire la riproduzione anche al di là dei termini indicati nel comma precedente. Decorso però  il  termine di sei mesi dalla consegna del manoscritto, l'autore può utilizzare l'articolo per riprodurlo in volume o per estratto  separato,  se  in volume o per estratto  separato,  se  si tratta di giornale, ed anche in altro  periodico,  se  si  tratta  di rivista.

Art. 41

Il direttore  del  giornale  ha  diritto,  salvo  patto contrario,  di  introdurre   nell'articolo   da   riprodurre   quelle modificazioni di forma che sono richieste dalla natura e dai fini del giornale.
Negli  articoli  da   riprodursi   senza   indicazione   del   nome dell'autore, questa facoltà si estende alla soppressione o riduzione di parti di detto articolo.

 

 

Diritti patrimoniali e loro durata

Pubblicazione, riproduzione, trascrizione, esecuzione rappresentazione recitazione

 

E’ necessario saper distinguere i diversi diritti di utilizzazione economica.
Per il principio di indipendenza, disciplinato all'art. 19, i diritti devono essere definiti separatamente.

La cessione di una facoltà di fare uso non comporta la cessione di nessun altra facoltà di sfruttamento.

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Il diritto di pubblicazione include:

  • La riproduzione in più esemlari
  • La trascrizione dell'opera orale
  • L'esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico

Art. 13

Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto
la moltiplicazione in copie,
diretta o indiretta, temporanea o permanente,
in tutto o in parte dell'opera,
in qualunque modo o forma, come

  • come la copiatura a mano,
  • la stampa,
  • la litografia,
  • l'incisione,
  • la fotografia,
  • la fonografia,
  • la cinematografia
  • ed ogni altro procedimento di riproduzione

 

Il diritto di riproduzione include

  • atti di riproduzione permanente
  • atti di riproduzione temporanei, grazie ad una disciplina prevista inizialmente per software e banche di dati, applicabile però a tutti i contenuti digitali per le trasmissioni in rete.

 

 

 

Art. 16

Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto
l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione ((...)), nonché le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso;

comprende, altresì, la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

Il diritto di comunicazione include temi relativi alla messa a disposizione di documenti tramite internet. Fra questi

Temi discussi:

Linking:

E’ ammissibile il link diretto a un documento, o si deve optare per il link alla home del sito web che lo contiene? Giurisprudenza della Corte di Giustizia UE rileva che occorre verificare quando vi sia
«messa a disposizione di un pubblico nuovo»

Framing / embedding:

Riguarda, per es. i contenuti Youtube, ma anche Twitter e Facebook. Nella comunicazione accademica si può fare l'esempio della banca dati Jove. Per assicurare la tutela del diritto d'autore deve sempre risultare evidente a chi appartengano i contenuti comunicati  con le due tecniche.

Peer to peer

Ha scatenato battaglie legali e problemi molto dibattuti

Art. 17

Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la  messa in commercio o  in  circolazione,  o  comunque  a  disposizione,  del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi  titolo,  dell'originale dell'opera o degli  esemplari  di  essa  e  comprende,  altresì,  il diritto esclusivo di introdurre  nel  territorio  degli  Stati  della Comunità europea, a fini di  distribuzione,  le  riproduzioni  fatte negli Stati extracomunitari.

L'esaurimento del diritto di distrizione

Il diritto di distribuzione si esaurisce con il primo atto di vendita o di trasferimento ad altro titolo della proprietà all’interno di uno qualsiasi dei paesi membri della Comunità effettuato direttamente dal titolare del diritto, cioè l’autore o il suo avente causa, o da altri con la sua autorizzazione. Esaurimento del diritto significa che i successivi atti di trasferimento o locazione di quelle specifiche copie dell’opera non saranno più soggetti ad autorizzazione da parte del titolare del diritto.

Dettagli sull'esaurimento del diritto di distribuzione

Art. 18  Tradurre nel mondo

Il diritto esclusivo di  tradurre  ha  per  oggetto  la  traduzione dell'opera in altra lingua o dialetto. Il diritto esclusivo di  elaborare  comprende  tutte  le  forme  di modificazione, di  elaborazione  e  di   trasformazione   dell'opera previste nell'art. 4.
L'autore ha altresì il diritto  esclusivo  di  pubblicare  le  sue opere in raccolta.
Ha infine il diritto esclusivo di introdurre  nell'opera  qualsiasi modificazione.

 

Art. 18 bis

1. Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di  opere,  tutelate  dal  diritto d'autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed  ai  fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale  diretto  o indiretto.
2. Il diritto esclusivo di dare  in  prestito  ha  per  oggetto  la cessione in uso degli originali, di copie o  di  supporti  di  opere, tutelate  dal  diritto  d'autore,  fatta  da  istituzioni  aperte  al pubblico, per un periodo di tempo limitato, a fini diversi da  quelli di cui al comma 1.   
3. L'autore ha il potere esclusivo di autorizzare il noleggio o  il prestito da parte di terzi.
4. I suddetti diritti e poteri non si esauriscono con la vendita  o con la distribuzione in qualsiasi forma degli originali, di  copie  o di supporti delle opere.
5. L'autore, anche in caso di cessione del diritto di  noleggio  ad un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, conserva il diritto di  ottenere un'equa remunerazione per il noleggio da questi a sua volta  concluso con terzi. Ogni patto contrario è nullo. In  difetto  di  accordo  da concludersi  tra   le   categorie   interessate   quali   individuate dall'articolo 16, primo comma, del  regolamento,  detto  compenso  è stabilito  dall'Autorità  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni secondo le procedure previste da  apposito  regolamento  da  adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione.
6. I commi da 1 a 4 non si applicano  in  relazione  a  progetti  o disegni di edifici e ad opere di arte applicata.

 

Artt. 25-32 quater

Art. 25 – come modificato dalla L. 6 febbraio 1996, n. 52 

Definisce per quanto tempo durano i diritti d'autore.

Art. 26 – Durata dei diritti sulle opere in comunione, drammatico-musicali e pantomimiche, e sulle opere in collaborazione

A chi rivolgersi dopo la morte dell'autore

Dopo la morte dell'autore il diritto  previsto  nell'art.  20  può essere fatto valere, senza limite di tempo, dal coniuge e  dai  figli e, in loro mancanza, dai genitori e  dagli  altri  ascendenti  e  dai discendenti diretti; mancando gli ascendenti ed  i  discendenti,  dai fratelli e dalle sorelle e dai loro discendenti

I diritti morali

I diritti morali sono inalienabili

L'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera  e  di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno  dell'opera  stessa,  che  possano  essere  di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Opere anonime o pseudonime

L'autore di un'opera anonima o pseudonima ha sempre il  diritto  di rivelarsi e di far riconoscere in giudizio la sua qualità di autore

Ritiro dal commercio

L'autore, qualora concorrano gravi ragioni morali,  ha  diritto  di ritirare l'opera  dal  commercio,  salvo  l'obbligo  di  indennizzare coloro che hanno acquistati  i  diritti  di  riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima.

Questo diritto è personale e non è trasmissibile.

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Fotografie e opere fotografiche

Capo V, Artt. 87-98: Diritti relativi alle fotografie

Ritratti

 

Art. 96

Il ritratto di una persona non può essere  esposto, riprodotto  o messo in commercio senza il consenso di questa, salve le disposizioni dell'articolo seguente.

Art. 97

Non  occorre  il  consenso  della  persona  ritrattata  quando  la riproduzione  dell'immagine  è  giustificata  dalla   notorietà   o dall'ufficio pubblico  coperto,  da  necessità  di  giustizia  o  di polizia, da scopi scientifici, didattici o  culturali,  o  quando  la riproduzione  è  collegata  a  fatti,  avvenimenti,   cerimonie  di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.
Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in  commercio, quando  l'esposizione  o  messa  in   commercio   rechi   pregiudizio all'onore,  alla  reputazione  od  anche  al  decoro  della   persona ritratta.

 

NOTA BENE:

Il principio della notorietà vale solo a fini di pubblica informazione. Inoltre per utilizzare un ritratto è necessario fare riferimento anche alle norme sulla privacy (GDPR). Mai utilizzare ritratti senza disporre di una liberatoria.

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La tutela della proprietà intellettuale in UE e nei paesi di Common Law


Tutela della proprietà intellettuale in Europa.

L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale ha creato un database di semplice consultazione sugli aspetti principali della tutela del Diritto di autore in ciascun paese europeo. Il database è specificamente indirizzato a docenti e studenti; è organizzato con una formula estremamente semplice: 15 domande/risposte in merito al tipo di uso dei contenuti protetti dal diritto d’autore che è consentito nel contesto dell’istruzione.

Per selezionare il paese di interesse si utilizza una mappa interattiva

Link diretto: https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/web/observatory/faqs-on-copyright

La proprietà intellettuale nei paesi di Common Law. Approfondimensti sul copyright

 

Copyright negli Stati Uniti

Di semplice utilizzo le pagine internet dell’U.S. Copyright office, disponibili all’indirizzo https://copyright.gov/what-is-copyright/,  propongono una introduzione ai concetti chiave del copyright.

Il sito propone anche video della durata di circa 5 minuti ciascuno dedicati a singoli aspetti del copyright: https://copyright.gov/learning-engine/

 

Copyright nel Regno Unito
Informazioni di base e approfondimenti sono disponibili sul sito del Governo all’indirizzo: https://www.gov.uk/topic/intellectual-property/copyright

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